Audit e professioni contabili / Le novità sulla Revisione legale dei conti

Marinelli Felice/ Financial ReportingRiviste / Fascicolo: 3-2012


La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto dei Decreti Ministeriali n. 144, 145 e 146, ha completato il ridisegno della normativa nazionale sulla revisione legale dei conti sulla base della Direttiva 2006/43/CE. Il quadro che ne risulta sembra paventare la configurazione di una sorta di ordinamento professionale autonomo, per quanto prossimo a quello dei Dottori commercialisti. L’impatto della Riforma sull’ ordinamento del nostro Paese è stato abbastanza significativo. Il d.lgs. n. 39/2010, che dava attuazione alla direttiva europea ha inciso a più livelli, sia modificando direttamente l’infrastruttura normativa civilistica, sia codificando a livello legislativo principi e comportamenti che erano già di generale accettazione nella prassi. Sul piano normativo, si è scelta un’unificazione concettuale e definitoria, con l’introduzione della “revisione legale dei conti” in sostituzione delle precedenti espressioni di “controllo contabile” e “revisione contabile” presenti nell’ ordinamento. Ancora, si è avuto un accorpamento della materia, precedentemente regolata sia dal codice civile, sia da atti della Consob, della Banca d’Italia e di altri Organismi di vigilanza. Ai fini dei meccanismi di governance e controllo, l’universo delle società di capitali è stato distinto in: 1. enti di interesse pubblico (artt. 16-19 del dlgs 39/10) e altre società di capitali. Alla prima categoria appartengono, in sostanza, tutte le società che per dimensioni, rapporto con il mercato, oggetto sociale, assumono una particolare rilevanza pubblica (banche, intermediari finanziari, assicurazioni, emittenti strumenti finanziari). Per questi soggetti e per tutti i soggetti da questi controllati, la revisione legale non può essere svolta dal collegio sindacale; 2. altre società per azioni, in cui il regime naturale è quello binario, che vede la revisione legale non affidata al collegio sindacale. Se consentito dallo statuto, però, può essere prevista la coincidenza tra collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione; 3. società a responsabilità limitata che non rientrino nel numero 1), in cui, a meno che non sia diversamente disposto dallo statuto, la revisione legale dei conti è effettuata dal collegio sindacale. […]


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By | 2017-12-29T17:36:41+01:00 December 27th, 2017|0 Comments

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