Macario Enrico/ Financial Reporting, Riviste / Fascicolo: 1-2012
L’art. 23, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, recante Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del riporto delle perdite fiscali, intervenendo sull’art. 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito Tuir). Come è noto, il riporto delle perdite è un istituto presente sostanzialmente in tutti i Paesi che hanno sviluppato un sistema di tassazione sui redditi delle società e consiste nella possibilità, in presenza di un esercizio chiuso con un risultato fiscale negativo, di utilizzare il saldo negativo in questione per abbattere il risultato reddituale determinato in periodi d’imposta precedentemente chiusi (carry back), ovvero in periodi d’imposta futuri (carry forward). Il riporto delle perdite assolve alla fondamentale funzione di stabilizzare il carico fiscale degli esercenti attività d’impresa. La suddivisione dell’attività in singoli periodi amministrativi, infatti, potrebbe provocare l’effetto di alternare periodi di gestione negativa con successivi periodi di redditi d’esercizio. Senza il riporto delle perdite il soggetto passivo si troverebbe a pagare le imposte nei periodi di gestione positiva anche se il reddito dovrebbe ragionevolmente essere utilizzato per coprire le perdite di gestione degli esercizi precedenti. Il sistema fiscale italiano si caratterizza per il solo riporto in avanti (carry forward) delle perdite fiscali maturate in un determinato periodo d’imposta. Fino al periodo d’imposta 2010, in base alle disposizioni del menzionato art. 84 del Tuir, la perdita di un periodo d’imposta poteva essere portata in diminuzione del reddito prodotto nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. […]
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